Lo scorso 2 dicembre la European Banking Authority ha comunicato la riattivazione delle proprie linee guida sulle moratorie e l’estensione del termine di validità al 31 marzo 2021. Il settore del credito al consumo ha quindi deciso di riproporre la moratoria e di estenderne la possibilità di accesso al 31 marzo 2021.
CHI PUO’ BENEFICIARNE:
- I titolari di contratti di credito ai consumatori che a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino al 31 marzo 2021 si trovino in una situazione di difficoltà economica dovuta a:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione di risoluzione consensuale, di risoluzione per pensione, di licenziamento per giusta causa, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
- Cessazione dei rapporti di lavoro atipici di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi come sopra.
- Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato nel trimestre precedente quello della domanda di sospensione una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza alle restrizioni adottate per l’emergenza coronavirus.
- gli eredi che presentino le caratteristiche elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.
ATTENZIONE! La sospensione può avere durata fino a sei mesi; ma se il richiedente avesse già beneficiato di un periodo di sospensione delle rate, tale termine è ridotto di un numero di mensilità pari a quello della precedente interruzione dei pagamenti.
FINANZIAMENTI OGGETTO DELLA SOSPENSIONE
Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro e durata originaria superiore a sei mesi.
La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.
CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE
La sospensione può riguardare, alternativamente:
1. il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi
2. il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi
La determinazione della modalità di sospensione compete al creditore in funzione delle sue peculiarità operative. Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:
a. a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi maturati saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi sarà quindi aggiunta all’importo della rata prevista dal contratto originario;
b. in un’unica soluzione, in occasione del pagamento della prima rata in scadenza dopo il periodo di sospensione, ovvero in occasione del pagamento dell’ultima rata del finanziamento;
c. con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, corrispondenti all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (c.d. accodamento).
2. Nell’ipotesi di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto.