Treno in ritardo? Coincidenza persa? Corsa soppressa? Chiedi il rimborso!

Treno in ritardo? Coincidenza persa? Corsa soppressa? Chiedi il rimborso!

Sei capitato su un treno che ha fatto più di due ore di ritardo e così hai perso una coincidenza, sei rimasto in una stazione sconosciuta per diverse ore della notte, senza assistenza, senza protezione dal freddo e senza un ricovero? Trenitalia non ha dato, a nessuno dei passeggeri, un servizio gratuito di ristorazione, un posto dove riposarsi o dove poter semplicemente ripararsi dal gelo?

Ti indichiamo quali sono i rimborsi a cui hai diritto.

Ritardo treni Intercity, treni Regionali e Interregionali

Se un treno qualsiasi (ad esempio un Intercity, un Regionale o un treno Interregionale) fa un ritardo fino a 59 minuti non è dovuto alcun rimborso sul prezzo del biglietto. Quindi se perde anche una coincidenza o subisce altri danni, il viaggiatore non ha diritto ad alcunché.

Ritardo treni Frecce fino a 29 minuti 

Se un treno della linea Frecciarossa, Frecciargento Frecciabianca fa un ritardo fino a 29 minuti, il viaggiatore non può pretendere alcuna indennità. Tale ritardo infatti è considerato “normale”.

Ritardi treni Frecce tra 30 e 59 minuti 

Se un treno Frecciarossa, Frecciargento Frecciabianca fa un ritardo tra 30 e 59 minuti, Trenitalia riconosce un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto. Questo indennizzo viene riconosciuto attraverso un bonus per l’acquisto di un altro biglietto di treno, da utilizzare entro massimo un anno.  Il bonus non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore a 60 minuti né con indennità di altra tipologia.

Ritardi per tutti i treni tra 60 e 119 minuti

Se il treno, qualsiasi esso sia (quindi tanto le Frecce, quanto gli Intercity, ecc.) fa un ritardo tra 60 e 119 minuti, il viaggiatore ha diritto a un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto che può ricevere in una delle due seguenti forme (a sua scelta):

  • o con uno sconto per l’acquisto di un nuovo biglietto di treno, da spendere entro massimo 12 mesi;
  • o con il riaccredito del prezzo del biglietto, ma solo per pagamenti effettuati con carta di credito.

L’indennità spetta anche nel caso di biglietti acquistati in tutto o in parte con altro bonus da indennità ed è calcolata rispetto al prezzo complessivo dell’intera soluzione di viaggio.

Risulta spinosa la richiesta di un ulteriore risarcimento. Può succedere che il viaggiatore sia in grado di dimostrare di aver subito anche un danno oltre al ritardo, che sia lavorativo, fisico, psicologico od emotivo o di aver sostenuto dei costi imprevisti (un servizio di taxi, un pernottamento in hotel, un servizio di ristorazione) e che abbia fatto richiesta di riconoscimento di tale risarcimento. Ne ha effettivo diritto? La risposta della Suprema Corte è negativa. Nel 2008 dalle Sezioni Unite della Cassazione ha affermato che il risarcimento del danno non patrimoniale si può richiedere solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona (quelli che trovano il loro riconoscimento nella Costituzione).

Sempre la Cassazione ha affermato, in materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, che il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile entro determinati limiti di legge: il risarcimento da ritardo del treno, dalla soppressione della corsa o da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio deve avvenire mediante il diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio, o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto. 

Per scaricare la modulistica potete collegarvi al link

https://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Indennizzo-per-ritardo-del-treno

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