CONTRATTI DI VENDITA DI BENI: BUONE NOTIZIE

CONTRATTI DI VENDITA DI BENI: BUONE NOTIZIE

L’avvento del nuovo anno, per fortuna, ha portato con sé una buona notizia per tutti i cittadini: la riforma della disciplina che regolamenta la conformità dei beni (non solo quelli di consumo ma tutti indistintamente, compresi gli animali vivi), le tutele per i consumatori in caso di vizio di conformità e le modalità per esercitare il diritto di rivalersi e di usufruire delle garanzie convenzionali. Dal 1° gennaio 2022 infatti, alla luce del D.lgs. n. 170/2021, tutti i contratti di vendita di beni – conclusi successivamente a tale data – sono soggetti alle nuove norme finalizzate a tutelare il soggetto contraente più debole (il consumatore).

La nuova disposizione introduce modifiche sostanziali al quadro normativo già esistente in tema di “conformità dei beni di consumo” dettato, dagli artt. 128 – 134 del Codice del Consumo. 

Premettendo che – in base all’art. 128, c. 3 del suddetto D.lgs.- il campo di applicazione delle nuove norme include anche i contratti di fornitura “di contenuti digitali o di servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, (…) i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi”. 

Vediamo, in concreto, alcune delle novità principali:

  1.   L’eliminazione dell’obbligo per il consumatore di denunciare i vizi, eventualmente riscontrati sul bene, entro due mesi dalla scoperta.
  2.   La presunzione di presenza dei vizi al momento della consegna viene estesa da sei mesi ad un anno (vale anche per i beni digitali). Con riferimento ai beni provvisti di elementi digitali il cui contratto di vendita contempla la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l’onere della prova è di spettanza del venditore . La norma rinvia all’art. 133 c. 2 in cui il venditore viene considerato responsabile per il difetto di conformità entro due anni o più di due anni a seconda della durata della fornitura continuativa del prodotto o servizio digitale oggetto di vendita.
  3.   L’onere per il venditore – nel caso in cui il prodotto/bene non corrisponda al modello/campione disponibile alla conclusione del contratto – di dimostrare che il consumatore sia “stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità (…) e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento”.
  4.   L’errata installazione del bene (anche con elementi digitali) è da considerarsi difetto di conformità se: “a) l’installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; b) l’installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l’errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.”
  5.   La possibilità – per il consumatore – di risolvere il contratto di vendita di più beni anche se il vizio di conformità è da ricondurre ad uno solo dei beni oggetto di vendita, “qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi”, e – nel caso in cui il venditore non si adoperi prontamente a rimediare al vizio riscontrato ed opportunamente denunciato – di rifiutarsi di provvedere al pagamento di qualunque parte del prezzo di vendita (per esempio le rate residue).
  6.   L’obbligo per il venditore di fornire l’eventuale garanzia convenzionale (aggiuntiva) preventivamente concordata, su un supporto durevole, al più tardi al momento della consegna. 
  7.   La possibilità di prevedere una responsabilità o un termine di prescrizione più breve – comunque non inferiore ad un anno – in caso di vendita di beni usati.

In definitiva, le nuove norme, qui sommariamente illustrate, sono più accurate, peculiari ed analitiche rispetto al passato. I rimedi di cui dispone, da oggi, il consumatore in presenza di un difetto di conformità del bene vengono trattati con maggiore puntualità rispetto alla versione originaria del testo e, cosa importantissima, vengono salvaguardate le quattro eventuali soluzioni: ripristino e sostituzione del bene, riduzione proporzionale del prezzo e risoluzione del contratto. La norma di chiusura rinvia al Codice Civile (per quanto non espressamente previsto dalla norma in questione), incluso il diritto al risarcimento del danno. In precedenza, non veniva menzionato il diritto per il consumatore di chiedere un indennizzo per il danno sofferto e tale “carenza” aveva favorito numerosi dubbi interpretativi con ricadute negative sui consumatori ricorrenti. Con tale riforma, si può tranquillamente affermare che il legislatore ha provveduto a fugare ogni dubbio al riguardo. Ora, finalmente, il consumatore non possiede più un’arma spuntata per difendere i propri diritti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *