QUELLO CHE DOVETE SAPERE SULLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI

QUELLO CHE DOVETE SAPERE SULLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI

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QUELLO CHE DOVETE SAPERE SULLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI

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ART. D1 – PREMESSA/DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L’adesione alla polizza deve essere effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di viaggio o alla prenotazione dei servizi turistici o emissione biglietto aereo

o al massimo entro 24 ore dell’avvenuta conferma dei servizi turistici acquistati dall’Assicurato.

ART. D2 – OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia copre le penali applicate dal Tour Operator o Agenzia di Viaggi all’Assicurato, nei limiti indicati nelle condizioni generali di contratto di viaggio o del solo

biglietto aereo, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:

A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei familiari o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del compagno di viaggio se

anch’egli assicurato;

B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco;

C. Citazione o convocazione del partecipante presso il Tribunale, il Giudice di Pace o altra Autorità Giudiziaria, avvenute successivamente alla data di

decorrenza della garanzia;

D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali;

E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licenziamento.

La Garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio/singolo servizio o solo biglietto aereo e dura fino al momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio

turistico fornito dal Tour Operator o Agenzia di Viaggio.

Art.D3 – MASSIMALI

La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Tour Operator o Agenzia di Viaggio entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di

partecipazione al viaggio nel limite per Assicurato di Euro 8.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 15.000,00.

Art.D4- DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

……..

3. Sono escluse dalla copertura le malattie preesistenti, aventi carattere di cronicità, incluse le recidive o riacutizzazioni che si manifestino dopo la data di iscrizione

al viaggio.

4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.

Art.D5 – ESCLUSIONI

………

………

Sono esclusi gli annullamenti determinati:

da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria;

dolo e colpa grave dell’Assicurato;

patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia.

N.B. L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche/recidivanti, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

Art.D6 – FRANCHIGIA/SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 20%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale scoperto

non potrà essere inferiore alla somma di Euro 50,00, per ciascun Assicurato.

Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).

Art.D7 – MODALITÀ DI RIMBORSO

……..

Art.D8 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell’Assicurato – Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso,

dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare immediatamente la prenotazione al Tour Operator o Agenzia di Viaggio, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà

notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale

d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata

comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.

2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla

data di partenza.

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